NORME GIURIDICHE CONTRO LA SCHIAVITÙ IN ITALIA

La Costituzione e la schiavitù

La schiavitù è una condizione cui l'uomo ha sottoposto nei secoli altri uomini allo scopo di utilizzarne l'energia per il lavoro. Tra le molte cause di questo fenomeno c'è la disoccupazione. Una persona disoccupata, infatti, è disposta a lavorare in qualsiasi condizione pur di guadagnare del denaro indispensabile alla sua sopravvivenza. Ci sembra opportuno evidenziare che entrambi i fenomani sono in contrasto con due articoli della Costituzione Italiana, l'art.3 per la schiavitù e l'art.4 per la disoccupazione. Infatti l'art.3 dice che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge" e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'ugualianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'art.4 dice che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo la propria possibilità e la propria scelta un'attività".

NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ

Tratta

La tratta degli esseri umani è il trasferimento di persone con la violenza, l'inganno o la forza finalizzato al lavoro forzato, alla servitù o a pratiche assimilabili alla schiavitù. Costituisce schiavitù perché i "trafficanti" usano violenza, minacce e altre forme di coercizione per costringere le proprie vittime a lavorare contro il loro volere. Ciò comprende la limitazione della (loro) libertà di movimento, della scelta di dove e quando lavorare, e quanto e se le vittime debbano essere pagate. (per costringere le persone a lavorare contro la loro volontà).

È un problema su scala mondiale. Avviene sia all'interno, sia attraverso i confini nazionali, ed è una delle attività più redditizie della criminalità internazionale. In un rapporto pubblicato dal governo statunitense nell'aprile del 2002 si stima che il traffico mondiale ammonti a 700.000 persone ogni anno. Centinaia di donne e bambini vengono comprate e trasferite nel Regno Unito ogni anno. In una ricerca commissionata dal Ministero degli Interni nel 2000 si stima che, in un anno, fra le 142 e le 1.420 donne vengano vendute verso il paese; il dato potrebbe essere più alto, in quanto la ricerca si basa unicamente sui casi denunciati.

Le vittime della tratta sono destinate a situazioni di sfruttamento diverse. Per esempio, i bambini dell'Africa occidentale vengono utilizzati in un'ampia gamma di mestieri, e trasportati illegalmente in tutta la regione; le donne cinesi e vietnamite vengono vendute in alcune isole del Pacifico come manodopera per laboratori clandestini che fabbricano merci destinate al mercato statunitense; gli uomini messicani vengono comprati per lavorare nelle aziende agricole statunitensi

LEGGE 228/03

Prostituzione

La parola "prostituzione" deriva dal verbo latino prostituere (pro, "davanti", e statuere, "porre"), e indica la situazione della persona (in genere schiava) che non "si" prostituisce, ma che come una merce viene "posta (in vendita) davanti" alla bottega del suo padrone.

Viene definita prostituzione l'attività che prevede degli atti sessuali prestati dietro pagamento. Il pagamento non consiste necessariamente in una transizione monetaria ma può assumere la forma di un luogo dove abitare, qualcosa da mangiare, sostanze stupefacenti od altre forme di pagamento in natura.

Le prostitute vengono trattate come “spazzatura” da rimuovere dalle strade. Disturbano i loro abiti succinti, le auto che si accodano, la loro presenza così visibile. Eppure quello che vediamo sulle nostre strade è una delle immagini più forti del divario tra i Paesi del Nord e del Sud del mondo. Le donne ridotte a merce sono spesso persone che fuggono dalla carestia o dalle guerre. Sfruttate da organizzazioni criminali, vedono infrangersi sui bordi di una strada il loro progetto di dare un futuro migliore a sè e alla propria famiglia.

Le donne trafficate a scopo di sfruttamento sessuale, sia oltre che entro i confini del paese d'origine, sono, secondo le Nazioni Unite, 4 milioni, un mercato che muoverebbe dai 5 ai 7 miliardi l'anno. A livello europeo l'industria del sesso risulta coinvolgere circa 500.000 giovani. Queste donne provengono da differenti aree, ma principalmente dal Sud America, dai Caraibi, dall'Asia e più recentemente dall'Europa dell'Est.

I motivi dell'incremento dei reati relativi allo sfruttamento della prostituzione sono molteplici: in primo luogo i guadagni sono decisamente elevati ed i rischi relativamente bassi, in quanto la legislazione vigente in molti paesi non punisce severamente lo sfruttamento della prostituzione. In secondo luogo le condizioni di povertà, gli alti tassi di disoccupazione e situazioni familiari spesso intollerabili costituiscono terreno fertile per le promesse fatte dai trafficanti. Spesso le donne accettano le offerte dei trafficanti anche se consapevoli del loro destino: accettano di partire a causa delle difficoltà sociali ed economiche in cui versano in patria.

Infine, vi è il ruolo della tradizione. Il concetto secondo cui la donna è un oggetto da sfruttare è ancora fortemente radicato in numerose aree del mondo. In tali aree, dunque, viene ritenuto ammissibile vendere una figlia per aiutare la situazione finanziaria delle famiglie. Non meraviglia dunque che il turismo sessuale sia l'ultima moda e che costituisca la maggiore attrattiva di molti paesi asiatici.

LEGGE MERLIN (1958)

Violenza sessuale

Devono essere definiti violenza sessuale tutti gli atti sessuali compiuti da una o più persone su un’altra persona, contro la sua volontà o in tutti i casi in cui la persona abusata non è consapevole di quanto stia avvenendo. Si deve considerare abuso un atto sessuale quando venga compiuto:

L’abuso sessuale costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità di una persona, e crea gravissimi problemi a chi la subisce. L’abuso è una manifestazione di forza con cui l’aggressore cerca di dimostrare a sè stesso o agli altri il proprio potere. La violenza carnale sulle donne delle popolazioni sconfitte in guerra era largamente praticata nel passato e, sebbene gli eserciti moderni la vietino, sia durante la seconda guerra mondiale, sia nelle guerre contemporanee che continuano a insanguinare il mondo è stata e viene utilizzata come strumento per umiliare e annientare psicologicamente l’avversario. In ambienti criminali viene usata come punizione e minaccia, così come viene praticata nelle istituzioni carcerarie come affermazione di potere della banda dominante. Associare la violenza sessuale alla forza e al potere è una tradizione presente in molte culture. In genere l’abusatore è una persona ostile che si sente sessualmente rifiutato e che manifesta odio e disprezzo verso le sue vittime. In Italia l’abuso sessuale è stato tollerato sino a pochissimo tempo fa e i processi per stupro venivano condotti all’insegna del più marcato disprezzo nei confronti della vittima, verso la quale veniva scaricata la responsabilità di aver, in qualche modo, attivato la "naturale eccitazione" del colpevole.

LEGGE 66/96: Violenza sessuale

LEGGE 66/96: Violenza sessuale sui minori

Pornografia minorile: un fenomeno in aumento

La pornografia minorile è un crimine in continuo aumento che rientra nell’abuso sessuale ai danni di minori e nello sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Violenze che hanno ripercussioni enormi a livello fisico, psicologico e sociale sulle vittime. Il fenomeno è in aumento e secondo i dati Eurispes fino al 2001 ci sono stati:

Il giro d’affari legato alla pedo-pornografia on line è altissimo:

LEGGE 269/98

Prostituzione minorile

Strettamente connesso con il fenomeno della violenza sessuale - perché questo spesso ne è la genesi - è il fenomeno della prostituzione minorile. Un fenomeno che non è più solo femminile ma che è divenuto, e in modo non irrilevante, anche maschile; un fenomeno che non coinvolge più soltanto italiani ma utilizza principalmente minori stranieri arruolati, trasferiti e controllati in Italia da potenti organizzazioni criminali. Non esistono, ovviamente, dati sicuri sull'entità del fenomeno: alcune cifre non appaiono del tutto attendibili. Quel che è sicuro è che, secondo dati dal ministero degli Interni, nel 1999, 202 minori sono stati vittime nel reato di prostituzione minorile: il che costituisce un numero assai alto data la difficoltà nella persecuzione di tale reato e nella identificazione della reale età della prostituta di strada. Non appare pertanto inverosimile il dato, che emerge da diverse ricerche, secondo cui l'8 - 10% delle prostitute di strada è minorenne con una incidenza di circa 1500-1800 persone irretite nella prostituzione di età minore. Il fenomeno è assai preoccupante, perché comporta la devastazione di una personalità; perché cagiona la totale caduta di ogni forma di autostima percependosi la persona come mero oggetto; perché spesso sviluppa un desiderio di annientarsi, di punirsi e di degradare con sè l'altro, ripagando con la violenza sul cliente la violenza subita. Recuperare queste persone non è impossibile: certo non è facile anche perché, ovviamente si sviluppa una forte pressione in senso contrario da parte di chi ha organizzato l'attività prostituiva e vive sugli ingenti proventi di questo fenomeno. Comunque è assai penoso il dover constatare come - malgrado le nuove illuminate disposizioni legislative che puniscono non solo il favoreggiatore e lo sfruttatore ma anche il semplice cliente che ha avuto un rapporto con una prostituta/o di minore età, e malgrado le deprecazioni sulla pedofilia nel nostro paese - la domanda di prostituzione giovanile non sia affatto diminuita anzi vada aumentando. In queste situazioni la mera attività repressiva - pur - necessaria - non può essere sufficiente: sarebbe indispensabile un radicale mutamento di cultura che invece non sembra affatto che si stia realizzando se solo si guarda a come il fenomeno è giudicato e rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa.

LEGGE 269/98

Sequestro di persona

Reato commesso da chi priva una persona della propria libertà, impedendole di muoversi o imprigionandola. Se il sequestro è compiuto per estorcere alla vittima o ai suoi parenti una somma di denaro come prezzo della liberazione (riscatto), oppure per compiere un atto di terrorismo, la legge prevede un inasprimento delle pene. In Italia questo tipo di reato è stato disciplinato con leggi speciali emanate per combattere la criminalità organizzata.

LEGGE 894/80 in modifica all'art. 630

Le nostre fonti

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