ART.600 (In modifica all'art.600 del Codice Penale) -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Dal titolo notiamo che viene fatta una distinzione tra i termini "schiavitù" e "servitù". Infatti la schiavitù è una condizione che limita la vita di un soggetto 24 ore su 24 per scopi lavorativi; mentre la servitù è una condizione che limita la vita di un soggetto per prestazioni più brevi che possono essere di tipo sessuale, inerenti ad attività lavorative o di accattonaggio.
La riduzione in schiavitù può avvenire mediante l'approfittamento di una situazione di necessità (es. un clandestino che arriva in italia privo di permesso di soggiorno è disposto ad accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di guadagnarsi di che vivere).
Talvolta se la vittima è un minore vengono promesse delle somme di denaro ai genitori, al tutore o a chi esercita l'autorità sul minore.
La pena per chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa consiste nella reclusione da 8 a 20 anni.
ART.601 (In modifica all'art.601 del Codice Penale) -Tratta di persone
Questo articolo punisce chiunque costringa una persona ad entrare, soggiornare o trasferirsi in un altro stato, mediante inganno (promettendo migliori condizioni di vita), con la reclusione da 8 a 20 anni.
ART.602 (In modifica all'art.602 del Codice Penale) -Acquisto e alienazione di schiavi
Alienare significa trasmettere ad altri la titolarità di un bene o di un diritto, vendere.
Questo articolo punisce chiunque acquisti o alieni una persona con la reclusione da 8 a 20 anni.