LEGGE 228/03

Misure contro la tratta di persone

ART.600 (In modifica all'art.600 del Codice Penale) -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Dal titolo notiamo che viene fatta una distinzione tra i termini "schiavitù" e "servitù". Infatti la schiavitù è una condizione che limita la vita di un soggetto 24 ore su 24 per scopi lavorativi; mentre la servitù è una condizione che limita la vita di un soggetto per prestazioni più brevi che possono essere di tipo sessuale, inerenti ad attività lavorative o di accattonaggio.

La riduzione in schiavitù può avvenire mediante l'approfittamento di una situazione di necessità (es. un clandestino che arriva in italia privo di permesso di soggiorno è disposto ad accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di guadagnarsi di che vivere).

Talvolta se la vittima è un minore vengono promesse delle somme di denaro ai genitori, al tutore o a chi esercita l'autorità sul minore.

La pena per chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa consiste nella reclusione da 8 a 20 anni.

ART.601 (In modifica all'art.601 del Codice Penale) -Tratta di persone

Questo articolo punisce chiunque costringa una persona ad entrare, soggiornare o trasferirsi in un altro stato, mediante inganno (promettendo migliori condizioni di vita), con la reclusione da 8 a 20 anni.

ART.602 (In modifica all'art.602 del Codice Penale) -Acquisto e alienazione di schiavi

Alienare significa trasmettere ad altri la titolarità di un bene o di un diritto, vendere.

Questo articolo punisce chiunque acquisti o alieni una persona con la reclusione da 8 a 20 anni.

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