Lo studio sul tema dei maltrattamenti e degli abusi sui minori è molto complesso ed è seguito da una giurisprudenza recente: è infatti solo nel 1996, il 15 febbraio, che viene varata una legge in Italia, la n.66, in cui è stabilito che il reato di violenza sessuale è un reato contro la persona e non contro la moralità pubblica. In questo modo viene meno la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. La violenza sessuale, quindi, è tale anche con atti sessuali non completi (intendendo per atti sessuali sia l'eccitamento dato dal desiderio, sia le molestie) perpetrati con violenza, aggressività, minaccia oppure, "semplicemente", facendo leva sull'autorità.
Questa legge salvaguardia la tutela dei minori nel''ambito della violenza sessuale e prevede che se il reato è compiuto su una persona che non ha ancora compiuto i 10 anni la reclusione varia da sette a quattordici anni.
Chi invece,compie atti sessuali in presenza di minore di anni 14 con il fine di farlo assistere al reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In questo caso il colpevole non può invocare a sua discolpa l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Inoltre se il genitore è parte integrante del reato, o comunque è consapevole dello svolgersi dei fatti, questo perde la potestà sul figlio.
L'ASSISTENZA:
L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne ed ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
IL PROCESSO:
Il processo può svolgersi anche al di fuori del tribunale, o in una stuttura famigliare per il minore o a casa sua, per mettere il più possibile a suo agio il minore che ha subito violenza. In genere il processo avviene a porte aperte, ma se la persona offesa lo richiede questo può svolgersi a porte chiuse. Ciò si verifica sempre nel caso in cui la persona offesa sia un minorenne.