LEGGE 894/80
(in modifica dell'art. 630 del Codice Penale)
Questa legge stabilisce le differeti sanzioni, nel caso in cui una persona venga privata della proria libertà, e quindi sequestrata, secondo le seguenti modalità:
- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
- Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
- Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
- Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
- Per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, la reclusione è da sei mesi a otto anni.
- Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
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