LEGGE 894/80

(in modifica dell'art. 630 del Codice Penale)

Questa legge stabilisce le differeti sanzioni, nel caso in cui una persona venga privata della proria libertà, e quindi sequestrata, secondo le seguenti modalità:

  1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
  2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
  3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
  4. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
  5. Per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, la reclusione è da sei mesi a otto anni.
  6. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

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