I nati da madre libera, cos? come gli schiavi in qualsivoglia modo liberati, sono titolari della libert? personale, di cui possono essere privati per effetto del verificarsi di molteplici e svariati fenomeni, ossia:
1. la prigionia di guerra;
2. la noxae deditio, consegna eterodeterminata ad altro soggetto per la soddisfazione di una legittima pretesa vantata da costui nei confronti dell?esercente la potestà sulla persona oggetto della medesima consegna;
3. l?addictio, assegnazione disposta dal magistrato del debitore insolvente al creditore insoddisfatto;
4. la renitenza alla leva militare obbligatoria;
5. l' effettuazione di particolari reati.
Tuttavia, a ben pensare, anche i soggetti che nascano liberi non lo sono propriamente finché la persona sotto il cui potere si trovino non passino a miglior vita (e, dunque, in caso di premorienza mai saranno liberi). Si pensi al ruolo importante e dominante del paterfamilias nella società romana
1. La prigionia di guerra:
secondo un principio sancito dal diritto internazionale dell?antichit? (ius gentium), il soggetto catturato dal nemico di guerra straniero diviene schiavo non tanto della persona sotto la cui arma sia capitolato ma del popolo cui costui appartenga (difatti gli individui ridotti in schiavitù sono acquisiti da un?autorit? pubblica che si occupa successivamente della loro vendita ai privati).
Ancora oggi, del resto, gli Stati che con le proprie forze militari conducano con successo un conflitto contro un altro Stato non esitano ad avocare e reclamare l?imposizione della propria supremazia e l?esercizio di un ruolo primario nell?instaurazione della nuova organizzazione politica nei territori espugnati. Come dire: uno Stato guerreggia, vince e vuole essere giustamente remunerato!
È da sottolineare però che la perdita della libertà di un prigioniero di guerra è in taluni casi inefficace entro i confini del territorio nazionale romano, tanto che il soggetto medesimo rientrato in patria è libero in quanto reintegrato, per effetto del disposto della lex Cornelia de captivis, rogata nell?81 a.C., in tutti i rapporti personali e patrimoniali integranti il proprio patrimonio prima della cattura (ad eccezione del matrimonio e del possesso, a causa di motivi strettamente legati alla natura di questi istituti): si tratta dei benefici dell' ius postliminio.
2. La noxae deditio:
come già accennato, la noxae deditio è la consegna che il dominus di un soggetto effettua a favore di altri vantante una legittima pretesa nei propri confronti. Detta pretesa può derivare dall?accertata responsabilità penale del soggetto alieni iuris nei confronti dell?offeso dalla condotta criminosa posta in essere: da tale responsabilità che si trasferisce in capo al soggetto esercente la potestà, costui, altrimenti obbligato a corrispondere l?importo integrante la pena, può liberarsi proprio attraverso la consegna dello stesso filius/pupillus colpevole al medesimo soggetto offeso.
La noxae deditio si realizza attraverso il compimento di tre mancipationes, cosicché si producano gli effetti dell?estinzione in capo al dominus e dell?acquisizione in capo all?offensus del mancipium/dominium sul reus consegnato.
Una particolare forma di dazione nossale ? quella esercitata da uno Stato su un proprio organo che abbia col proprio comportamento leso l?interesse di un altro Stato e finalizzata ad evitare l?apertura di una crisi diplomatica (la si pu? intendere come una tipologia estraditiva ante litteram).
3. L?addictio:
per addictio, si ripete, bisogna intendere l?assegnazione disposta dal magistrato del debitore insolvente al creditore insoddisfatto, ad esito del vittorioso esperimento di un?apposita azione giudiziale (legis actio per manus iniectionem) da parte dello stesso ultimo soggetto.
La sussistenza nell?antico ordinamento giuridico romano di simile istituto dimostra come la natura del vincolo obbligatorio sia personale e non patrimoniale (come fortunatamente esso si connota in tutti i sistemi legislativi contemporanei). In particolare, il creditore insoddisfatto vincitore della lite ha facoltà, trascorsi trenta giorni dalla pronuncia della sentenza senza che l?obbligazione sia stata adempiuta, di chiedere al magistrato che abbia appunto accolto le proprie ragioni l?assegnazione del debitore insolvente.
Una volta perfezionata l?addictio, il creditore assegnatario può
tradurre il debitore assegnato nel proprio carcere personale e tenervelo incatenato (pur con l?obbligo di nutrirlo quotidianamente con razioni di cibo non inferiori a quelle sancite nelle Leges Duodecim Tabularum) per un periodo di sessanta giorni; nel corso di tale periodo, egli pu? altresì condurlo per tre giorni consecutivi nel mercato onde consentire a chiunque di pagare il debito (e acquisire cos? la propriet? del debitore) e in assenza di rivendicazioni scegliere se tenerlo come schiavo o venderlo in territorio straniero (venditio trans Tiberim) o addirittura ucciderlo.
4. La renitenza alla leva militare obbligatoria:
l?inottemperanza al dovere di prestare il servizio militare è sanzionata con la privazione della libertà: il soggetto renitente diviene schiavo dello Stato e come tale venduto per conto e a profitto del popolo romano dai magistrati.
D?altronde i soggetti dell?ordinamento giuridico contemporaneo italiano gravato dall?obbligazione militare sono puniti in caso di sua violazione con la reclusione da uno a due anni (ex articoli 135 e ss. del D.P.R. 14 febbraio 1964 num. 237).
Si può ad esempio citare un episodio risalente al 187 a.C., quando il pretore Claudio ordina la consegna ai Cartaginesi di Minucio Myrtilo e Manlio, colpevoli di aver cagionato l?aggressione di alcuni ambasciatori cartaginesi.
5. L'effettuazione di particolari reati:
È altresì privato della libertà personale il soggetto dell?antico ordinamento giuridico romano, che commetta alcuni particolari reati, sanzionati con la pena della relegatio in insulam ossia della deportazione, temporanea o perpetua, a seconda dei casi, in una località estremamente periferica o addirittura proprio in qualche isola sperduta.
In dettaglio, possono patire la relegatio in insulam:
? gli adulteri;
? gli stupratori;
? gli omicidi preterintenzionali (che abbiano causato cio? la morte di uno o pi? i lenoni);
? i soggetti che operano attraverso la somministrazione di filtri antiabortivi/amorosi o causano maltrattamenti.