Sezioni I - La Corte Costituzionale
Articolo 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
La storia
L’art. 134 enuncia i tre compiti fondamentali della Corte costituzionale e fu così illustrato dall’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto): «La Corte costituzionale giudica e accerta la costituzionalità o legittimità costituzionale. Questa formulazione: legittimità costituzionale anziché costituzionalità l’abbiamo indicata […] per superare la proposta che era sorta di inserire “escluso ogni giudizio di merito”; giusto concetto; la Corte non è giudice di merito; ma la Corte deve, ad esempio, poter valutare la finalità della legge per riconoscere se è costituzionale o no; e se vi è stato qualcosa come un eccesso di potere nei riguardi della costituzionalità. La formula legittimità costituzionale, mentre esclude il merito, consente una valutazione abbastanza elastica; e starà alla prassi e alla giurisprudenza della Corte stabilire la giusta via».