Sezioni I - La Corte Costituzionale

Articolo 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

La storia

L’art. 134 enuncia i tre compiti fondamentali della Corte costituzionale e fu così illustrato dall’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto): «La Corte costituzionale giudica e accerta la costituzionalità o legittimità costituzionale. Questa formulazione: legittimità costituzionale anziché costituzionalità l’abbiamo indicata […] per superare la proposta che era sorta di inserire “escluso ogni giudizio di merito”; giusto concetto; la Corte non è giudice di merito; ma la Corte deve, ad esempio, poter valutare la finalità della legge per riconoscere se è costituzionale o no; e se vi è stato qualcosa come un eccesso di potere nei riguardi della costituzionalità. La formula legittimità costituzionale, mentre esclude il merito, consente una valutazione abbastanza elastica; e starà alla prassi e alla giurisprudenza della Corte stabilire la giusta via».

Il commento

La Corte costituzionale può esprimere il proprio giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello Stato e delle leggi regionali; sui reati eventualmente commessi dal Presidente della Repubblica; sui conflitti di competenze fra gli organi dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra Regioni; sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
La Corte costituzionale non può procedere al controllo di legittimità sulle leggi di sua iniziativa, ma il suo intervento deve essere richiesto dal Governo, da una Regione o da una parte in causa durante lo svolgimento di un processo.
Una parte in causa di un processo può chiedere al giudice di sottoporre una determinata norma al giudizio della Corte costituzionale: se il Giudice accetta la richiesta procede alla sospensione del processo e investe della questione la Corte costituzionale; a questo punto il processo può riprendere solamente dopo che la Corte costituzionale ha emesso il proprio giudizio.
Le sentenze della Corte si definiscono «di accoglimento» (in questo caso viene riconosciuta l’illegittimità di una norma) o «di rigetto» (quando una norma è ritenuta conforme alla Costituzione).