Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Articolo 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
La storia
Il testo dell’art. 127 approvato dall’Assemblea costituente stabiliva un iter lento e laborioso per l’appovazione delle leggi regionali: queste, dopo essere state approvate dal Consiglio regionale, dovevano essere inviate al Commissario di Governo che le inviava all’Esecutivo, il quale – sempre tramite il Commissario – poteva approvarle oppure rinviarle di nuovo al Consiglio regionale per un riesame e la successiva riapprovazione.
L’on. Gaspare Ambrosini spiegò: «[Il rinvio] sarà accompagnato da osservazioni motivate, le quali possano mettere l’assemblea regionale sulla via di modificare il precedente deliberato. [La] legge o l’atto avente forza di legge, anche se sarà confermato dal Consiglio regionale, non può essere promulgato e non entra in vigore se, entro quindici giorni da quello della nuova comunicazione fattane al commissario di Governo, il Governo promuove un’azione di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale o investe le due Camere del controllo di merito per contrasto di interessi».