Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

La storia

Con l’art. 119, l’Assemblea volle prevedere un’«autonomia finanziaria» per gli enti territoriali. L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) spiegò: «Si stabilisce di dare alle Regioni tributi propri e quote di tributi erariali, in modo che anche le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle loro funzioni essenziali. Ecco la sostanza dell’autonomia, da realizzare appunto, sia con tributi esclusivamente assegnati alla Regione, sia con quote di tributi dello Stato; il quale punto va inteso non soltanto nel senso che vada alla Regione una parte di dati tributi riscossi nel suo territorio, ma che possa spettare una parte del gettito generale di qualche tributo dello Stato. Con la graduazione delle quote, diversa a secondo dei bisogni delle Regioni (maggiore nella Basilicata che nelle ricche regioni del settentrione) si ha modo di mettere le più povere in grado di adempiere le loro funzioni essenziali».

Il commento

L’art. 119 – modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 – introduce l’autonomia finanziaria di spesa e di entrata non più esclusivamente per le Regioni, ma anche per Comuni, Province e Città metropolitane.
Per quanto riguarda le entrate, queste sono garantite dai tributi propri decisi dagli enti territoriali, definiti «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali (ciò prevede che una quota di alcuni tributi riscossi dallo Stato venga destinata agli enti territoriali); dai trasferimenti, ovvero da contributi erogati dallo Stato a quelle regioni «con minore capacità fiscale per abitante».
Circa le spese, l’art. 119 dispone che le tre entrate indicate sopra debbano essere in grado di finanziare l’esercizio delle funzioni degli enti territoriali: in via eccezionale, lo Stato può concedere risorse aggiuntive o interventi speciali volti a finanziare attività straordinarie.