Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

La storia

L’Assemblea ritenne opportuno adottare un ordinamento speciale per cinque regioni «in ragione della particolare situazione». Per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Aldo Adige e la Valle d’Aosta fu la stessa Assemblea costituente ad approvare gli statuti speciali; per il Friuli-Venezia Giulia, inizialmente non compreso fra le regioni a statuto speciale, l’Assemblea decise di applicare le norme generali previste per le regioni a statuto ordinario.
In merito all’istituzione delle cinque regioni «speciali», l’on. Meuccio Ruini dichiarò: «[la Regione] non sorge federalisticamente. Anche quando adotta con sua legge lo statuto di una Regione, lo Stato fa atto di propria sovranità. L’autonomia accordata eccede quella meramente amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale […]».

Il commento

I primi due commi del nuovo art. 116 – modificato con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 – disciplinano le cinque Regioni a statuto speciale, mentre il terzo comma afferma la possibilità di conferire alle Regioni di diritto comune ulteriori forme di autonomia. Il terzo comma tende a rendere possibile la creazione di Regioni ordinarie dotate di particolari forme di autonomia sulla base dei principi di sussidiarietà (secondo il quale «le società di ordine superiore devono sostenere e promuovere lo sviluppo delle società minori») e di uguaglianza (per il quale «situazioni diverse devono essere disciplinate in maniera differente»). L’applicazione dei due principi riconosce, di fatto, che alle Regioni dotate di maggiore efficienza amministrativa e politica spettano maggiori competenze rispetto alle Regioni meno efficienti. L’art. 116, quindi, sostituisce alle Regioni di diritto comune un regime differenziato che può mutare per ogni Regione in base al grado di autonomia che ciascuna di esse riesce a conseguire.