Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Articolo 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
La storia
L’Assemblea ritenne opportuno adottare un ordinamento speciale per cinque regioni «in ragione della particolare situazione». Per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Aldo Adige e la Valle d’Aosta fu la stessa Assemblea costituente ad approvare gli statuti speciali; per il Friuli-Venezia Giulia, inizialmente non compreso fra le regioni a statuto speciale, l’Assemblea decise di applicare le norme generali previste per le regioni a statuto ordinario.
In merito all’istituzione delle cinque regioni «speciali», l’on. Meuccio Ruini dichiarò: «[la Regione] non sorge federalisticamente. Anche quando adotta con sua legge lo statuto di una Regione, lo Stato fa atto di propria sovranità. L’autonomia accordata eccede quella meramente amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale […]».