La storia
Con l’art. 110, l’Assemblea costituente volle affidare al Consiglio superiore della magistrature alcune funzioni che durante il regime fascista erano prerogativa del ministro della Giustizia, il quale, di fatto, aveva la possibilità di influenzare l’esito dei processi.
L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) spiegò: «Tutto quanto riguarda il personale, la sua carriera è regolato esclusivamente dal Consiglio; e il ministro è vincolato per tale riguardo alle sue decisioni. Ma, tranne ciò, resta al ministro e al suo ministero un campo non piccolo di attribuzioni. Sarà intaccata soltanto la direzione generale del personale. Ad ogni modo rimangono al ministero altri personali: cancellieri e uscieri; rimangono i servizi di prevenzione e di esecuzione delle pene… Il ministero conserva tutti i servizi amministrativi. Per quanto riguarda lo stesso personale della magistratura, se il ministro è vincolato alle decisioni del Consiglio superiore, deve però vigilarne la legalità; e non è un mero economo o gerente responsabile, come si vuole da qualcuno; è il responsabile davanti al Parlamento».