Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
La storia
L’articolo 96 fu approvato per armonizzare la norma dell’art. 90 riguardante il Presidente della Repubblica. La norma si riferisce ai reati (per gli atti politici, infatti, il Presidente del Consiglio e i ministri rispondono al Parlamento che può revocare la fiducia) per i quali i membri del Governo sono chiamati a rispondere penalmente, ma solo dopo che la Camera di appartenenza ha approvato l’«autorizzazione a procedere».