Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
La storia
La questione della «non responsabilità» del Presidente della Repubblica fu dibattuta approfonditamente dall’Assemblea Costituente. Nel corso del dibattito fu evidenziato che per risolvere il problema della responsabilità penale del Capo dello Stato esistevano tre soluzioni: «a) porlo […] al di sopra delle leggi penali, il che sarebbe stato in contrasto con i principi democratici della Costituzione; b) considerarlo esente da pene, sia durante il mandato sia dopo, il che avrebbe dato luogo a un privilegio di carattere personale non compatibile per le suaccennate ragioni; c) considerarlo esente da giurisdizione, nel senso che l’eventuale procedimento rimanesse sospeso fino a che il Presidente tornasse privato cittadino, nel quale momento egli sarebbe divenuto perseguibile pel reato commesso in carica […]».
Alla fine prevalse il testo attuale che rende il Presidente della Repubblica irresponsabile politicamente per gli «atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni». Tuttavia – pur senza averlo formalmente indicato nella Carta costituzionale – i costituenti ritenevano opportuno che, in caso di «grave violazione» della legge penale, il Presidente rassegnasse le proprie dimissioni o, quanto meno, si facesse temporaneamente sostituire (art. 86).