Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La storia
Con questo articolo, l’Assemblea costituente riprese l’art. 67 dello Statuto albertino che affermava: «I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti di Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro». Nell’art. 89 ai ministri è affidata la responsabilità degli atti emanati dal Presidente della Repubblica, validi solamente se controfirmati dai «ministri proponenti».
Il secondo comma derivò dalla seguente proposta dell’on. Tommaso Perassi (Gruppo Repubblicano): «[…] quello che sembra opportuno è di indicare certi atti particolarmente importanti del Presidente della Repubblica per i quali sembra consigliabile e necessario costituzionalmente che, oltre la firma del ministro proponente, vi sia anche la controfirma del presidente del Consiglio. […] Ritengo opportuno rilevare che per alcuni atti costituzionali del Presidente della Repubblica […] la controfirma del presidente del Consiglio è costituzionalmente obbligatoria in base al primo comma, in quanto si tratta di atti emanati su proposta del presidente del Consiglio».