Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 75
È indetto referendumpopolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendumper le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendumtutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendumè approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
La storia
Il dibattimento si focalizzò sul referendum sospensivo, ovvero sulla possibilità di sospendere la validità delle leggi approvate dal Parlamento tramite una consultazione popolare. L’Assemblea votò contro il referendum sospensivo in quanto, nel corso della discussione, fu evidenziato il pericolo che un partito potesse facilmente raccogliere il numero di firme necessarie per il referendum sospensivo e poiché vi era la convinzione che i cittadini non possedevano le competenze tecniche necessarie per esprimere un giudizio «sulle leggi non ancora esperimentate».
Nonostante i vibranti contrasti, l’Assemblea raggiunse un accordo per il referendum abrogativo, la cui approvazione comporta l’annullamento di una legge. Non mancarono, però, i pareri contrari come quello dell’on. Aldo Bozzi (Unione democratica nazionale): «[…] con il referendum sospensivo a un certo momento il popolo si sovrappone e impedisce che i suoi rappresentanti diano esecuzione alla loro volontà deliberata nella forma della legge […] è pertanto evidente che, data l’esistenza di partiti di massa, sarà molto facile a questi partiti di organizzare […] l’ostruzionismo extra-parlamentare».