Sezione II - La formazione delle leggi

Articolo 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

La storia

La discussione si incentrò sull’iniziativa popolare. L’istituto fu criticato dall’on. Emilio Lussu (Gruppo Autonomista), secondo il quale le Camere e i Consigli regionali garantivano ampiamente ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà. Il problema fu riconosciuto dallo stesso relatore, l’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana): «[…] la questione è molto dibattuta e taluni sostengono che l’intervento diretto, popolare, costituisca un perturbamento e rappresenti una deviazione dalla linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo».
Alla fine, l’iniziativa popolare fu approvata e l’on. Mortati spiegò: «[…] valgono per l’iniziativa popolare gli stessi argomenti che si prospettano per il diritto di petizione. Nello Stato moderno vi sono molti altri mezzi attraverso i quali una corrente di opinione pubblica può trovare la sua espressione, onde potrebbe farsi a meno dei due istituti. Tuttavia non è a dire che questo sia un motivo sufficiente per escludere a priori anche questa possibilità di fare arrivare al Parlamento la voce dei cittadini».

Il commento

Lo dottrina è concorde nell’affermare che, attraverso l’art. 71, l’Assemblea costituente ha voluto «ampliare i centri titolari di potere politico» per realizzare una «tendenziale diffusione della potestà di iniziativa legislativa» (l’iniziativa legislativa è lo strumento di attivazione del procedimento di formazione delle leggi).
L’art. 71 indica i seguenti titolari dell’iniziativa legislativa: il Governo, le due Camere (ciascun deputato o senatore ha il diritto di presentare disegni di legge), il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro-CNEL (può proporre provvedimenti legislativi riguardanti il lavoro e l’economia), i cittadini (la cosiddetta iniziativa popolare, ovvero la presentazione di un progetto di legge già redatto firmata almeno da cinquantamila elettori), i Consigli regionali (che deliberano su materie concernenti i problemi delle Regioni e possono inoltrare proposte di legge alle Camere).