Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
La storia
La discussione si incentrò sull’iniziativa popolare. L’istituto fu criticato dall’on. Emilio Lussu (Gruppo Autonomista), secondo il quale le Camere e i Consigli regionali garantivano ampiamente ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà. Il problema fu riconosciuto dallo stesso relatore, l’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana): «[…] la questione è molto dibattuta e taluni sostengono che l’intervento diretto, popolare, costituisca un perturbamento e rappresenti una deviazione dalla linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo».
Alla fine, l’iniziativa popolare fu approvata e l’on. Mortati spiegò: «[…] valgono per l’iniziativa popolare gli stessi argomenti che si prospettano per il diritto di petizione. Nello Stato moderno vi sono molti altri mezzi attraverso i quali una corrente di opinione pubblica può trovare la sua espressione, onde potrebbe farsi a meno dei due istituti. Tuttavia non è a dire che questo sia un motivo sufficiente per escludere a priori anche questa possibilità di fare arrivare al Parlamento la voce dei cittadini».