Sezione I - Le Camere
Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La storia
Il testo originale dell’articolo era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore».
Come per la Camera, nel 1963 fu deciso che il numero dei senatori elettivi fosse la metà di quello dei deputati e venne stabilito che nessuna Regione potesse avere meno di 7 senatori a eccezione del Molise (2) e della Valle d’Aosta (1). Il numero limitato di senatori per le due regioni venne approvato sulla base del loro modesto peso demografico.
La discussione si incentrò su un ordine del giorno approvato dall’Assemblea che stabiliva l’elezione del Senato mediante un sistema uninominale. Secondo alcuni questo confliggeva con il fatto che i senatori dovevano essere eletti su base regionale. Alla fine, l’Assemblea decise che «collegio uninominale» e «base regionale» erano «perfettamente compatibili».