Sezione I - Le Camere

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La storia

Il testo originale dell’articolo era il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore».
Come per la Camera, nel 1963 fu deciso che il numero dei senatori elettivi fosse la metà di quello dei deputati e venne stabilito che nessuna Regione potesse avere meno di 7 senatori a eccezione del Molise (2) e della Valle d’Aosta (1). Il numero limitato di senatori per le due regioni venne approvato sulla base del loro modesto peso demografico.
La discussione si incentrò su un ordine del giorno approvato dall’Assemblea che stabiliva l’elezione del Senato mediante un sistema uninominale. Secondo alcuni questo confliggeva con il fatto che i senatori dovevano essere eletti su base regionale. Alla fine, l’Assemblea decise che «collegio uninominale» e «base regionale» erano «perfettamente compatibili».

Il commento

Il sistema elettorale del Senato prevede un meccanismo proporzionale corretto da soglie di sbarramento e da premi di maggioranza calibrati su circoscrizioni regionali.
I seggi – assegnati ai candidati secondo l’ordine di presentazione (anche al Senato vige il sistema delle «liste bloccate») – vengono ripartiti tra:
1) le coalizioni che hanno ottenuto almeno il 20% dei voti validi espressi avendo al loro interno una lista collegata «che abbia conseguito almeno il 3% dei voti validi espressi a livello regionale»;
2) le singole liste che abbiano ottenuto, a livello regionale, almeno l’8% dei voti validi;
3) le liste partecipanti a coalizioni «sotto soglia» (cioè che non raggiungono il quorum minimo a livello nazionale), ma che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l’8% dei voti espressi.
Il sistema presenta alcune eccezioni:
1) la Valle d’Aosta costituisce un unico collegio elettorale uninominale (elegge 1 solo senatore);
2) il Molise attribuisce i due seggi spettanti secondo un sistema proporzionale senza correttivo maggioritario;
3) il Trentino Alto Adige è suddiviso in sei collegi ed elegge il settimo senatore in base al recupero proporzionale.