Titolo III - Rapporti Economici
Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.
La storia
Approvando l’art. 37 i costituenti vollero inserire nella Costituzione precise garanzie a tutela dei lavoratori più deboli: le donne e i minori.
Quanto alla tutela delle donne lavoratrici, l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) affermò: «[…] il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l’attività della donna nell’ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita».
Il secondo e il terzo comma sulla protezione del lavoro dei minori furono proposti dall’on. Bruno Corbi (Partito comunista italiano) che evidenziò come la legge del 26 aprile 1934 sul lavoro minorile fosse «la più arretrata fra quelle esistenti», mettendo in evidenza l’alto numero di giovani (un milione e mezzo su sei milioni e mezzo di iscritti alle organizzazioni sindacali) addetti a svolgere «un lavoro faticosissimo e pericolosissimo».