La Manovra di Bilancio 2024

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio

di Paola Costa, gennaio 2024
Il 29 dicembre 2023 la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di bilancio 2024. L’iter di approvazione si è concluso senza voto di fiducia, come da accordi tra i gruppi parlamentari di maggioranza.

L’autricePaola Costa è stata docente di materie economico aziendali, è dottore commercialista, pubblicista e docente in corsi di formazione aziendale. È autrice di diverse pubblicazioni a carattere sia professionale sia didattico.

 

Premessa

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, S.O. n. 40 del 30 dicembre 2023) è stata definita una manovra sobria e responsabile, che ha dovuto fare i conti con la ristrettezza delle risorse finanziarie a disposizione.

La manovra vale complessivamente 24 miliardi di euro, di cui la parte più rilevante (10,7 miliardi di euro) è stata destinata al taglio del cuneo fiscale.

Ricordiamo che in concomitanza con la Manovra di Bilancio, il Governo ha licenziato in via definitiva 6 decreti legislativi che costituiscono la prima tranche di attuazione della Riforma fiscale. Di questi interventi, fra cui va ricordata innanzitutto la rimodulazione delle aliquote Irpef, si dà conto in altro articolo pubblicato sul sito.

Esaminiamo di seguito le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio.

 

Il taglio del cuneo fiscale e gli altri interventi in materia di lavoro e previdenza

La parte più rilevante delle risorse disponibili è stata destinata alle misure di sostegno del reddito delle fasce più deboli dei lavoratori.


La conferma del taglio del cuneo fiscale


La misura di maggiore impatto, in quanto ha un vasto e generalizzato ambito di applicazione, è la conferma per l’anno 2024 del taglio al cuneo fiscale, in forma di esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. La riduzione dei contributi ammonta a:

  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima;

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.


In pratica, data un’aliquota IVS a carico del lavoratore pari al 9,19%, per il 2024 l’aliquota verrà ridotta al 3,19% (se la retribuzione mensile non supera 2.692 euro) o al 2,19% (se la retribuzione non supera 1.923 euro).

La riduzione non ha effetti sulla maturazione della pensione, in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che la misura è stata:

  • introdotta per la prima volta nel 2022, con una riduzione dello 0,8% per i primi 6 mesi e del 2% per gli ultimi 6 mesi, per le retribuzioni mensili non eccedenti i 2.692 euro;

  • confermata per il primo semestre 2023, suddividendola in due fasce (riduzione del 3% per retribuzioni mensili fino a 1.923 euro e del 2%, per retribuzioni mensili non eccedenti i 2.692 euro);

  • potenziata per il secondo semestre 2023, elevando la riduzione contributiva dal 3% al 7% e dal 2% al 6%.


Per il 2024, diversamente da quanto accadeva in precedenza, la tredicesima mensilità non beneficerà di alcuna riduzione contributiva.


Le altre misure in materia di lavoro e previdenza


Le altre misure in materia previdenziale riguardano la proroga per il 2024:

  • dell’APE sociale, con elevazione del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi;

  • del pensionamento con Opzione donna per le lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, ma con elevazione del requisito anagrafico da 60 a 61 anni;

  • del pensionamento con Quota 103 per i lavoratori che raggiungono i requisiti previsti (62 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, ma con liquidazione integrale della pensione con il sistema contributivo.


Gli altri interventi di sostegno al reddito dei lavoratori riguardano infine:

  • la decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli;

  • il potenziamento del congedo parentale;

  • il trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario festivo nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione (per i primi 6 mesi del 2024).


 

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

Al fine di alleggerire il carico fiscale sui redditi di lavoro dipendente, viene ridotta la tassazione dei fringe benefit e viene confermata l’imposta sostitutiva al 5% sui premi di risultato.


I fringe benefit


In base all’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Tale soglia di non imponibilità (già oggetto di modifiche per il 2023), limitatamente al periodo d’imposta 2024, viene elevata a:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti;

  • 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico.


Sono esempi di fringe benefit, che rientrano nella suddetta soglia, le auto aziendali, gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo ai dipendenti, gli omaggi natalizi, i buoni spesa e i buoni carburante, i prestiti ai dipendenti e i fabbricati in uso ai dipendenti.

In aggiunta ai “beni e servizi”, rientrano ora nella soglia di non imponibilità anche le somme di denaro erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.



La tassazione dei premi di risultato


Anche per il 2024 viene confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui premi di risultato prevista dall’art. 1 c. 182 della Legge n. 208/2015.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda i premi di risultato:

  • di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il DM 25 marzo 2016);

  • erogati a lavoratori subordinati del settore privato, che abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.


 

La tassazione degli immobili

La Legge di Bilancio inasprisce la tassazione sostitutiva sulle locazioni brevi e prevede una nuova fattispecie di tassazione delle plusvalenze immobiliari.


Le nuove norme sulle locazioni brevi


Con riferimento alle locazioni brevi (ossia alle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, indipendentemente dalla destinazione turistica), viene previsto l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% a partire dal secondo appartamento destinato a tale forma di contratto per ciascun periodo d’imposta. L’aliquota del 21% resta applicabile alle locazioni brevi di una sola unità immobiliare, da indicare in dichiarazione dei redditi a scelta del contribuente.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, quando incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti intermediati, operano una ritenuta a titolo di acconto nella misura fissa del 21%.

Si ricorda che la cedolare secca è l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali applicabile per opzione ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dalle sole persone fisiche, nel limite di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Al superamento di tale soglia, l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale e dà luogo alla tassazione ordinaria.

Ricordiamo che il DL n. 145 del 18.10.2023 (c.d. Decreto “Anticipi”), ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, nonché a quelle destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

In particolare:

  • tali immobili dovranno essere dotati di un nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere obbligatoriamente esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio pubblicitario;

  • le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di estintori portatili. Restano fermi tutti gli altri requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa vigente, in caso di gestione degli immobili in forma imprenditoriale.



Le plusvalenze su immobili oggetto di interventi con superbonus


Viene introdotta all’art. 67, c. 1 del TUIR una nuova fattispecie di redditi diversi (lett. b-bis).

A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati con il c.d. “superbonus” di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

L’imponibilità della plusvalenza, stando alla formulazione letterale della norma, dovrebbe prescindere sia dalla misura dell’agevolazione (110%, 90%, 70% o 65%), sia dal fatto che la detrazione sia stata fruita nella dichiarazione dei redditi o attraverso la sua cessione o con lo sconto sul corrispettivo.

Per il calcolo della plusvalenza, invece, sono stabilite regole particolari per le plusvalenze sugli immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus al 110% con fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito.

Per tali fattispecie, infatti, l’art. 68 c. 1 del TUIR, nella sua nuova formulazione, prevede che:

  • se gli interventi sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative agli interventi con superbonus 110%;

  • se gli interventi sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto della cessione, si tiene conto soltanto del 50% di dette spese.


Ad esempio, si ipotizzi che il costo di acquisto dell’immobile ammonti a 500.000 euro e che nel 2022 siano stati effettuati interventi con il superbonus del 110% per un importo di 300.000 euro per i quali si è optato per lo sconto sul corrispettivo.

Se l’immobile viene ceduto entro 5 anni dal termine dei lavori al prezzo di 900.000 euro, la plusvalenza imponibile ammonta a 400.000 euro (pari alla differenza fra 900.000 e 500.000 euro).

Se la vendita avviene invece dopo 5, ma entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori, la plusvalenza imponibile ammonta a 250.000 euro [900.000 – (500.000 + 50% di 300.000)].

Il costo di acquisto o di costruzione degli immobili acquistati o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni è però rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi da tali disposizioni gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di osservazione.

Alle plusvalenze imponibili è applicabile l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, previa richiesta al notaio, ex art. 1 c. 496 della Legge n. 266/2005.

 

Le agevolazioni per favorire gli acquisti immobiliari

Al fine di favorire l’acquisto dell’abitazione principale, la Legge di Bilancio si occupa nuovamente del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa con un duplice intervento:

  • prevedendo la proroga, sino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023), della facoltà di richiesta della garanzia sui mutui prima casa sino a un massimo dell’80% della quota capitale per le categorie di soggetti c.d. prioritari (ad esempio, giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani under 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui);

  • includendo nuovi soggetti tra i beneficiari prioritari (nuclei familiari con 3 o più figli under 21 con determinati requisiti di ISEE).


Sono invece state cancellate per il 2024 le seguenti agevolazioni in precedenza concesse per favorire gli acquisti immobiliari:

  • detrazione dall’IRPEF in 10 quote annuali del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dal costruttore o da OICR immobiliari di unità immobiliari a destinazione residenziale ad alta efficienza energetica (classe A o B);

  • agevolazioni per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione degli under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro (esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastale, credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto).


 

Riapertura di agevolazioni

Anche per il 2024 viene riproposta la possibilità per le persone fisiche (nonché per le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia) di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, attraverso la redazione della perizia di stima e il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% entro il 30 giugno 2024 (con possibilità di versamento rateale).

Sempre con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% può essere rideterminato anche il costo delle partecipazioni quotate, adeguandolo al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

 

Le aliquote IVA

In considerazione dello scarso impatto avuto dalle modifiche introdotte lo scorso anno, viene ripristinata la precedente aliquota IVA del 10% per latte e preparazioni alimentari per lattanti, pannolini per bambini e assorbenti e tamponi femminili.

Viene inoltre riportata al 22% l’aliquota applicabile ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Viene invece prorogata anche ai mesi di gennaio e febbraio 2024 l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet.

Per completezza si ricorda che il Decreto “Anticipi” (DL n. 145/2023) ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari.

 

Le imposte patrimoniali sugli investimenti esteri

Dal 1° gennaio 2024 vengono incrementate le aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti all’estero. In particolare:

  • l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili esteri) passa dall’attuale 0,76% all’1,06%;

  • l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma limitatamente ai prodotti finanziari detenuti presso intermediari finanziari stabiliti in Paesi “black list” di cui al DM 4 maggio 1999.


 

I rinvii delle nuove imposte

Viene ulteriormente rinviata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’applicazione delle nuove imposte della “plastic tax” e della “sugar tax” istituite dalla Legge di Bilancio 2020.

 

La riduzione del canone RAI

Il canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro per l’anno 2024.