Il concordato preventivo biennale

Il nuovo istituto per l’adempimento spontaneo di imprese e professionisti

di Paola Costa, ottobre 2024

Il decreto legislativo n. 13 del 12.02.2024 contiene le disposizioni per favorire l’emersione spontanea di materia imponibile attraverso l’accordo fra Fisco e contribuenti minori.


L'autore: Paola Costa è stata docente di materie economico aziendali, è dottore commercialista, pubblicista e docente in corsi di formazione aziendale. È autrice di diverse pubblicazioni a carattere sia professionale sia didattico.

 

Premessa

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.02.2024) introduce il concordato preventivo biennale; è entrato in vigore al termine di un iter parlamentare non sempre lineare, durato diversi mesi e segnato da polemiche e perplessità.


Per definire meglio i contorni della disciplina, evitare possibili manovre elusive e rendere al contempo il concordato più conveniente, il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto numerosi correttivi.


Il nuovo istituto si propone di raggiungere un accordo volontario fra i contribuenti di minori dimensioni e l’Amministrazione finanziaria, che predetermini per un biennio il reddito derivante dall’esercizio di imprese o di arti e professioni. A fronte della certezza del gettito tributario, il Fisco riconosce ai contribuenti varie agevolazioni.


Giudicato da alcuni come “un regalo agli evasori” e da altri come l’ennesimo tentativo di “spremere” i contribuenti, è evidente che il successo dello strumento si gioca tutto sulla scommessa di trovare un livello di reddito concordato accettabile per tutti.


Proprio in considerazione della difficoltà di prevedere il livello di adesione al nuovo strumento, il Governo ha deciso di non inserire a bilancio 2024 il gettito atteso.


 

L’ambito soggettivo e temporale di applicazione

Le norme che disciplinano il concordato preventivo biennale sono contenute nel Titolo II (artt. 6-39) del D.Lgs. n. 13/2024.

Ai fini dell’applicazione del nuovo istituto si prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore netto della produzione, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. La proposta non esplica invece effetti in ambito IVA.

Al concordato sono ammessi:

  • i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (c.d. ISA);

  • i contribuenti forfetari di cui alla L. n. 190/2014.


Per come è strutturata la procedura di formulazione della proposta, sia l’effettiva applicazione degli ISA sia l’adozione del regime forfetario devono necessariamente riferirsi al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato. In sede di prima applicazione non possono pertanto accedere al regime i soggetti che nel 2023 abbiano fruito di cause di esclusione o disapplicazione degli ISA.

Sono ammessi esclusivamente i contribuenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, a condizione che nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta non abbiano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti previdenziali, definitivi e non impugnabili, di importo superiore a 5.000 euro (con esclusione di quelli oggetto di rateazione o sospensione), salva la facoltà di estinzione dei debiti entro il termine di adesione al concordato, riconducendoli sotto la soglia.

Inoltre, sono esclusi dall’applicazione dell’istituto i contribuenti che:

  • nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato:

    • abbiano omesso la presentazione di almeno una dichiarazione dei redditi;

    • abbiano commesso reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, reati di false comunicazioni sociali o reati connessi al riciclaggio, riportando condanne (la norma non specifica se definitive o anche solo in primo grado);



  • nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

    • abbiano conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

    • abbiano iniziato l’attività;



  • nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

    • abbiano aderito al regime forfetario;

    • siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o da modifiche della compagine sociale (in quest’ultimo caso se si tratta di società di persone o associazioni professionali).




La proposta viene formulata:

  • in generale su base biennale (quindi per il primo biennio 2024-2025);

  • è limitata a una sola annualità in via sperimentale per i contribuenti forfetari (per l’anno 2024).


 

La formulazione della proposta e l’eventuale accettazione da parte del contribuente

La formulazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene sulla base dei dati comunicati dai contribuenti attraverso i modelli ISA, dei redditi dichiarati dai soggetti forfetari e degli altri dati presenti nelle banche dati.


Il DM 14.6.2024 (per i soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per i soggetti in regime forfetario) contengono i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate.


La formulazione della proposta tiene conto dei ricavi necessari per raggiungere il punteggio ISA massimo (pari a 10), dell’andamento della gestione nel triennio precedente, della redditività settoriale e della stima di crescita macroeconomica del Paese.


La proposta di reddito tende al raggiungimento graduale nell’arco di due anni del punteggio di affidabilità fiscale di 10. Pertanto, la proposta relativa al 2024 prevede soltanto il 50% del maggior reddito richiesto dalla metodologia ISA.



I soggetti ISA


Ai fini della formulazione della proposta di concordato, i soggetti ISA devono compilare il quadro P, divenuto parte integrante dei modelli ISA, da trasmettere telematicamente insieme alla dichiarazione dei redditi.


Il reddito e il valore della produzione proposti ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale vengono determinati automaticamente utilizzando il software dedicato agli ISA, opportunamente adattato per produrre la proposta.


Con lo stesso modello il contribuente comunica anche l’accettazione della proposta, da cui consegue l’applicazione del concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.


In sintesi, il nuovo modello P è contenuto nella comunicazione dei dati ISA che, a sua volta, è parte integrante della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’accesso al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025 avviene contestualmente alla presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31 ottobre 2024.


Il contribuente che non intenda accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate non deve compilare il quadro P.



I contribuenti in regime forfetario


I contribuenti in regime forfetario (la cui disciplina prevede l’esclusione dagli ISA) possono accedere al concordato (per il solo periodo d’imposta 2024), compilando direttamente la nuova sezione VI “Concordato Preventivo regime forfetario”, inserita all’interno del quadro LM del modello REDDITI 2024.


La nuova sezione contiene solamente alcune caselle da compilare ai fini dell’autocertificazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause di esclusione, oltre ai campi dedicati all’ammontare del reddito proposto per il concordato 2024 e alla relativa accettazione da parte del contribuente.


Il software per la formulazione della proposta è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


Anche per i soggetti forfetari l’adesione avviene in sede di presentazione del modello REDDITI 2024.


 

Il reddito e il valore della produzione oggetto del concordato

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni componenti reddituali, in considerazione della loro natura non ricorrente o straordinaria:

  • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni non tiene conto delle plusvalenze e delle minusvalenze, delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale;

  • il reddito di impresa non tiene conto delle plusvalenze e minusvalenze, delle sopravvenienze attive e passive, delle perdite su crediti, delle quote di reddito derivanti dalla partecipazione in società trasparenti di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, dei dividendi percepiti;

  • il valore della produzione, determinato in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto, non considera i costi e i proventi che non partecipano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa.


Il saldo delle componenti reddituali non considerate nella proposta determina una corrispondente variazione del reddito e del valore della produzione concordati, secondo le ordinarie disposizioni tributarie applicabili.

Ai fini del calcolo della proposta di concordato, il reddito e il valore della produzione relativi al 2023 (che ne costituiscono la base di partenza) devono essere depurati dei medesimi componenti reddituali.

Rimangono scomputabili le perdite fiscali riportabili dai periodi d’imposta precedenti.

In ogni caso il reddito e il valore della produzione assoggettati a imposizione non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

Dal reddito in regime forfetario proposto dall’Agenzia delle Entrate restano deducibili i contributi previdenziali obbligatori, con il vincolo che il reddito assoggettato a imposta sostitutiva non sia inferiore a 2.000,00 euro.