Le novità della Legge di Bilancio 2023

di Paola Costa, 16 gennaio 2023

Premessa

Dopo un percorso parlamentare a marce forzate, ma con un giorno d’anticipo rispetto all’anno precedente, sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197).

La manovra destina la gran parte delle risorse (21 miliardi di euro) alle misure contro il caro-bollette, prorogando e in qualche caso rafforzando le misure del governo Draghi, con riferimento al primo trimestre 2023. Gli altri grandi capitoli della manovra riguardano le nuove flat tax, il taglio al cuneo fiscale, la stretta sul reddito di cittadinanza e il sistema pensionistico.

In questo intervento verranno esaminate le misure di natura fiscale e previdenziale di maggiore interesse per le imprese e le famiglie.

 

 

Misure di contrasto al caro-energia

Ferme restando le specifiche condizioni previste per il 2022, per il primo trimestre 2023 vengono incrementati i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nelle seguenti misure:

  • 45% a favore delle imprese energivore, gasivore e non gasivore;
  • 35% a favore delle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A fronte di tale agevolazione viene introdotto per il 2023 un contributo di solidarietà straordinario a carico dei soggetti che producono, rivendono, importano o estraggono energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (modificando anche l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario già previsto per il 2022).

 

 

Nuovi regimi fiscali e agevolazioni per le imprese

Flat tax del 15% sul reddito incrementale 2023


Limitatamente al periodo d’imposta 2023 viene introdotta in via sperimentale la c.d. “flat tax incrementale”.

Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 15%, applicata sulla quota di reddito d’impresa e di lavoro autonomo dichiarata in più rispetto al reddito più alto dei tre anni precedenti, fino a un massimo di 40.000,00 euro.

L’ambito soggettivo della disposizione riguarda dunque tutti gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che non applicano il regime forfetario, per superamento del limite di ricavo o compensi di 85.000 euro o per la presenza di cause di esclusione oppure per scelta volontaria.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva:

  • è determinata come differenza tra il reddito prodotto nel 2023 e il reddito più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di una franchigia pari al 5% di quest’ultimo ammontare;

  • è comunque non superiore a 40.000 euro.


L’importo corrispondente alla franchigia resta assoggettato a IRPEF e addizionali.

Si ipotizzi, ad esempio, un imprenditore individuale che abbia prodotto un reddito d’impresa di 80.000 euro nel 2023, di 70.000 euro nel 2022, di 65.000 euro nel 2021 e di 60.000 euro nel 2020.

La differenza tra il reddito 2023 (80.000 euro) e quello più elevato del triennio precedente (70.000 euro) è pari a 10.000 euro.

La franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio precedente, ammonta a 3.500 euro (70.000 x 5%).

La base imponibile dell’imposta sostituiva è pari a 6.500 euro (10.000 – 3.500) e l’imposta ammonta a 975 euro (6.500 x 15%).

Il reddito residuo, pari a 73.500 euro (80.000 – 6.500), rimane assoggettato ordinariamente a Irpef e relative addizionali.

 

Modifiche al regime forfettario


Viene elevata da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi o compensi che consente di accedere al regime forfetario per gli autonomi di cui alla L.190/2014, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Al fine di evitare arbitraggi, viene inoltre prevista l’immediata e automatica fuoriuscita dal regime, in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi in corso d’anno.

In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è tassato con l’applicazione dell’Irpef a scaglioni e relative addizionali;

  • l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.


 

Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata


Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 viene elevata la soglia dei ricavi entro la quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone il regime è applicabile, salva opzione per la contabilità ordinaria, se i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR non superano:

  • 000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

  • 000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.


In precedenza le soglie erano rispettivamente pari a 400.000 e 700.000 euro.

Poiché i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, la modifica produce effetti anche ai fini Iva, salvo il fatto che il parametro di riferimento è costituito dal volume d’affari anziché dai ricavi.

Di conseguenza. dal 2023 possono procedere alla liquidazione trimestrale dell’Iva i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 o a 800.000 euro, a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o altre attività.


Riapertura di agevolazioni


Vengono riaperti, come di consueto, i termini per le seguenti agevolazioni:

  • assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, con applicazione delle imposte sostitutive dell’8% sulle plusvalenze e dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta, da effettuarsi entro il 30 settembre 2023;

  • estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze, entro il 31 maggio 2023.


 

Agevolazioni e detrazioni per le persone fisiche

Viene ridotta dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, applicabile in alternativa alla tassazione ordinaria, sui premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 2023, nei limiti del tetto massimo di 3.000 euro annui e solo per i lavoratori con reddito fino a 80.000 euro annui.


Al fine di ridurre la tassazione sulle future plusvalenze da realizzo e sui redditi di capitali, viene offerta alle persone fisiche la possibilità:


·                 di rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni, attraverso la redazione della perizia di stima e il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% entro il 15 novembre 2023. Rispetto alle precedenti edizioni della disposizione, la facoltà di rivalutazione viene estesa anche alle partecipazioni quotate, con la possibilità di assumere, in luogo del costo, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022;


·                 di affrancare con imposta sostitutiva del 14% i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR e i redditi compresi nei maggiori valori delle polizze vita.


Vengono reintrodotte o confermate per il 2023 le seguenti agevolazioni per favorire gli acquisti immobiliari:


·                 detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto dal costruttore o da OICR immobiliari di unità immobiliari a destinazione residenziale ad alta efficienza energetica (classe A o B). La detrazione è ripartita in 10 quote annuali;


·                 agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” destinata ad abitazione degli under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro (esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastale, credito d’imposta pari all’Iva corrisposta, esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto).


La manovra interviene anche in materia di detrazioni edilizie, che riguardano il superbonus (ridotto dal 110% al 90% per il 2023, e poi al 70% e al 65% rispettivamente per il 2024 e il 2025), il bonus barriere architettoniche (elevato al 75%) e il bonus mobili (il cui plafond viene portato a 8.000 euro per il 2023, mentre resta pari a 5.000 euro per il 2024).


 

Aliquote IVA

Le aliquote IVA vengono ridotte:

  • al 5% per prodotti alimentari e pannolini per bambini, assorbenti e tamponi femminili e gas metano per combustione (limitatamente ai consumi del primo trimestre 2023);
  • al 10% per le cessioni di pellet.

 

 

Interventi in materia di lavoro e previdenza e taglio del cuneo fiscale

Al fine di ridurre il cuneo fiscale, la manovra prevede per tutto l’anno 2023:

  • la conferma dell’esonero del 2% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, se l’imponibile contributivo mensile non supera l’importo di 2.692 euro (per 13 mensilità);

  • l’innalzamento dell’esonero al 3% della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, se l’imponibile contributivo mensile non supera l’importo di 1.923 euro (per 13 mensilità);

  • la conferma dell’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni di giovani under 36 e di donne svantaggiate;

  • l’esonero del 100% dei contributi INPS, entro il limite di 8.000 euro annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di stabilizzazione di percettori di reddito di cittadinanza.


Il reddito di cittadinanza sarà abrogato a partire dal 2024 (e sostituito da nuovi interventi di sostegno alla povertà), mentre per il 2023 verrà erogato soltanto per 7 mensilità per i percettori c.d. “occupabili” (salvo alcuni casi di particolare disagio). Vengono inoltre previsti la perdita del sussidio dopo il primo rifiuto dell’offerta di lavoro e l’obbligo formativo per i giovani tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto l’obbligo scolastico.

Per evitare la piena operatività del regime pensionistico previsto dalla “Riforma Fornero” viene introdotto in via sperimentale per il 2023, il sistema “Quota 103”, che consente il pensionamento con 62 anni di età e 41 di contribuzione. Sono previsti incentivi di natura contributiva ai lavoratori che decidono di rimanere al lavoro, pur avendo maturato i requisiti previsti da “Quota 103”. La formula “Opzione donna” è stata invece limitata alle lavoratrici con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età (59 o 58 anni se con 1 o più figli), a condizione che si tratti di cargiver, invalide al 74% o licenziate.

Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati “fragili”.

Al fine di favorire la genitorialità, viene aumentato in alcuni casi l’assegno unico e universale. In particolare:

  • viene aumentato del 50% l’assegno previsto per i figli di età inferiore a 1 anno;

  • per i nuclei familiari con tre o più figli a carico e ISEE fino a 40.000 euro, viene aumentato del 50% l’assegno previsto per i figli di età compresa tra 1 e 3 anni;

  • viene aumentata da 100 a 150 euro la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari con quattro o più figli;

  • vengono resi strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili.


 

Utilizzo del denaro contante

La soglia per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è innalzata da 2.000 a 5.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Da tale data, dunque, è legittimo il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi fino all’importo di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Restano invariate le altre limitazioni in materia (soglia di 3.000 euro per l’attività dei cambiavalute e limite di 999,99 euro per il servizio di money transfer).

A seguito dei rilievi espressi dalla Commissione europea, è stata invece stralciata la disposizione inizialmente prevista nella manovra, che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di rifiutare i pagamenti tramite POS per importi pari o inferiori a 60 euro. Per compensare in parte gli operatori, costretti a sopportare i costi delle transazioni elettroniche anche per piccoli importi, viene previsto un meccanismo teso a rendere le commissioni bancarie proporzionali all’importo dei pagamenti.

 

 

Istituti deflativi del contenzioso e rottamazione dei ruoli

Al fine di favorire il ricorso agli istituti deflativi del contenzioso e di facilitarne l’accesso ai soggetti in difficoltà a causa della crisi economica innestata da emergenza Covid, guerra in Ucraina e costo delle materie prime, sono state ridotte le sanzioni dovute e facilitate le rateazioni in caso di applicazione dei seguenti istituti:

  • ravvedimento operoso;

  • definizione degli avvisi bonari;

  • definizione degli atti di accertamento;

  • definizione delle controversie tributarie.


Viene inoltre prevista una definizione agevolata (su istanza del contribuente) delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi per carichi affidati sino al 30 giugno 2022, senza pagamento delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli aggi di riscossione. Le imposte dovute possono inoltre essere pagate in 18 rate indipendentemente dall’importo. Sono escluse dalla rottamazione alcune fattispecie, fra le quali le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Viene infine previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compre­so tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (ad esempio i Comuni), l’annullamento automatico opera limitatamente a interessi e sanzioni. Gli enti possono disapplicare la norma con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.